Investire in azioni estere è una pratica sempre più diffusa tra gli investitori italiani, attratti dalle opportunità di diversificazione e dai potenziali rendimenti più elevati rispetto a quelli offerti dal mercato domestico. Tuttavia, la detenzione di titoli esteri comporta una serie di obblighi fiscali che è fondamentale conoscere per evitare sanzioni e per garantire una corretta gestione degli investimenti. Questo articolo esamina in dettaglio la tassazione azioni estere da parte di residenti fiscali in Italia, inclusi la tassazione dei dividendi, le plusvalenzee il monitoraggio fiscale delle attività estere.
Residenza fiscale e tassazione azioni estere
Il primo passo per comprendere gli obblighi fiscali legati agli investimenti esteri è il concetto di residenza fiscale. In Italia, la residenza fiscale è determinata da criteri stabiliti nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Una persona è considerata residente in Italia se:
- È iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per almeno 183 giorni all’anno.
- Ha il proprio domicilio in Italia (inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la propria abitazione principale).
- Ha la residenza in Italia, secondo il Codice Civile.
Il principio della tassazione mondiale, noto come worldwide income principle, implica che tutti i redditi, indipendentemente da dove sono prodotti, siano tassati in Italia. Ciò include i redditi derivanti da investimentiin azioni estere, come dividendi e plusvalenze. Pertanto, un residente fiscale in Italia deve dichiarare e tassare anche i redditi provenienti da azioni di società estere.
Tassazione dividendi azioni estere
Quando una società estera distribuisce dividendi, questi sono considerati redditi di capitale e devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, in particolare nel Quadro RM del Modello Redditi Persone Fisiche. In Italia, i dividendi esteri sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%. Tuttavia, è importante considerare che questi potrebbero già essere stati tassati nel paese d’origine della società emittente. Per esempio, quelli pagati da una società statunitense a un residente italiano sono generalmente soggetti a una ritenuta alla fonte da parte degli Stati Uniti.
Per evitare che tali proventi vengano tassati due volte, l’Italia ha stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni con molti paesi. Queste convenzioni mirano a ridurre la tassazione per i residenti italiani. Ad esempio, secondo la Convenzione Italia-USA, la ritenuta alla fonte non dovrebbe superare il 15% per i residenti italiani. Per approfondire il punto, si rinvia al seguente articolo: https://olgapalma.com/la-doppia-tassazione-sui-dividendi-esteri-in-italia/
Tassazione delle plusvalenze (capital gain)
Un altro aspetto fondamentale riguarda la tassazione del capital gain o plusvalenza generata dalla vendita di azioni estere.
Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 5 del Modello OCSE: “gli utili derivanti dall’alienazione di beni sono imponibili soltanto nello Stato del contraente in cui l’alienante è residente”. Pertanto, le plusvalenze realizzate dalla cessione di azioni estere sono imponibili in Italia qualora il lavoratore abbia residenza fiscale in Italia.
Il momento impositivo è rappresentato dalle cessione di azioni che può realizzare eventuali plusvalenze/minusvalenze.
Il valore da prendere come riferimento come base imponibile è la differenza tra il valore di cessione ed il costo effettivo di acquisto. La differenza positiva genera una plusvalenza che rientra nella categoria dei redditi diversi (art. 67 TUIR). Se la vendita delle azioni comporta una minusvalenza, quest’ultima può essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate nello stesso anno o portata in compensazione nei successivi quattro anni.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, incluse le azioni, sono considerate redditi diversi e devono essere dichiarate nel Quadro RT del Modello Redditi – Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
Dichiarazione dei redditi e attività estere: Quadro RW
Ai sensi dell’articolo 4 del DL. 167 del 1990, “le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR, residenti in Italia che al termine del periodo di imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli in dichiarazione dei redditi”.
Quindi, il Quadro RW del modello Redditi (o W del modello 730) è dedicato al monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero. Tale quadro deve essere compilato da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia, in relazione a conti correnti, investimenti finanziari e beni immobili detenuti oltre i confini nazionali.
Nel Quadro RW devono essere riportate le consistenze delle attività valorizzate all’inizio di ciascun periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione (“valore iniziale”) e al termine dello stesso o del periodo di detenzione (“valore finale”) e il periodo di possesso espresso in giorni. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate con Circolare 1 del 15 febbraio 2013, ha chiarito che “il modello RW è predisposto per l’indicazione analitica delle attività finanziarie, pertanto per ciascuna attività devono essere compilati più righi qualora nel corso dell’anno siano variati la quota o il periodo di possesso”.
Il monitoraggio fiscale è essenziale non solo per garantire che l’Agenzia delle Entrate possa controllare i flussi finanziari con l’estero, ma anche per garantire la corretta applicazione di altre imposte.
IVAFE: Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero
Oltre al monitoraggio fiscale, chi detiene attività finanziarie all’estero è soggetto all’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero). Questa imposta patrimoniale si applica al valore di mercato delle attività finanziarie estere alla fine dell’anno e l’aliquota standard è dello 0,2%. L’IVAFE si applica non solo alle azioni estere, ma anche ad altri strumenti finanziari detenuti al di fuori dell’Italia, come obbligazioni, fondi d’investimento o conti correnti bancari.
Sono previste delle soglie di esenzione per alcuni tipi di attività finanziarie. Ad esempio, i conti correnti esteri con un saldo medio annuo inferiore ai 15.000 euro non sono soggetti all’IVAFE. Tuttavia, tutte le altre attività finanziarie, incluse le azioni estere, devono essere dichiarate e sono soggette all’imposta.
Tassazione delle azioni USA: tassazione azioni americane RSU e piani ESPP
In Italia, la tassazione delle azioni americane Restricted Stock Units (RSU) e dei piani di acquisto di azioni per dipendenti (Employee Stock Purchase Plans – ESPP) rappresenta un ambito fiscale complesso che richiede particolare attenzione da parte dei contribuenti. Entrambi questi strumenti di remunerazione azionaria, molto diffusi tra le aziende statunitensi, sono soggetti a regole fiscali specifiche che combinano la tassazione del reddito da lavoro dipendente e quella delle plusvalenze finanziarie.
Tassazione azioni americane Restricted Stock Units (RSU)
Le RSU vengono generalmente considerate reddito da lavoro dipendente al momento della maturazione (vesting). In questa fase, il valore di mercato delle azioni assegnate viene incluso nel reddito imponibile del dipendente e tassato secondo le aliquote progressive IRPEF. A questa tassazione possono aggiungersi, se previste, anche le contribuzioni previdenziali. Successivamente, in caso di vendita delle azioni, l’eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita e il valore di acquisto viene trattata come plusvalenza finanziaria e tassata separatamente con un’aliquota fissa del 26%, secondo la normativa vigente sulle rendite finanziarie.
Tassazione azioni americane Employee Stock Purchase Plans – ESPP
Per quanto riguarda i piani ESPP, il meccanismo fiscale prevede generalmente la tassazione dello sconto applicato sul prezzo di acquisto delle azioni come reddito da lavoro dipendente, imponibile al momento dell’acquisto. Anche in questo caso, eventuali guadagni realizzati dalla successiva vendita delle azioni partecipano alla tassazione delle plusvalenze con l’aliquota standard del 26%. Un aspetto cruciale per i contribuenti italiani che partecipano a piani ESPP è mantenere una documentazione dettagliata delle date di assegnazione, acquisto e vendita delle azioni, oltre che dei relativi valori, al fine di garantire una corretta dichiarazione fiscale e il pieno rispetto delle normative italiane.
Inoltre, sia per le RSU che per gli ESPP, è importante considerare eventuali trattati bilaterali contro la doppia imposizione tra Italia e Stati Uniti, che potrebbero influire sul calcolo delle imposte dovute. Errori nella gestione di queste dinamiche fiscali possono comportare sanzioni significative, rendendo essenziale l’assistenza di un consulente fiscale con esperienza specifica in piani di stock option internazionali e fiscalità transfrontaliera.
Una pianificazione fiscale accurata e una comprensione chiara delle regole italiane ed estere sono fondamentali per ottimizzare i vantaggi derivanti dai piani di partecipazione azionaria, riducendo al contempo i rischi di non conformità fiscale.
Conseguenze della mancata dichiarazione
La mancata dichiarazione di dividendi, plusvalenze o attività detenute all’estero può comportare gravi conseguenze fiscali. Le sanzioni possono variare a seconda della gravità della violazione e possono includere multe, interessi di mora e, nei casi più gravi, persino azioni penali. È quindi fondamentale che i contribuenti siano consapevoli dei propri obblighi e si assicurino di dichiarare correttamente i redditi e le attività estere.
Considerazioni pratiche per gli investitori
Per gli investitori italiani che detengono o intendono detenere azioni estere, è fondamentale adottare alcune pratiche per garantire la conformità fiscale:
- Tenere un Registro Dettagliato: Mantenere un registro dettagliato delle transazioni relative a investimenti esteri, inclusi gli acquisti, le vendite e i dividendi ricevuti.
- Consultare un Esperto Fiscale: Rivolgersi a un consulente fiscale esperto in materia di fiscalità internazionale può essere un passo fondamentale per evitare errori e garantire una corretta pianificazione fiscale.
- Monitorare le Normative: Essere aggiornati sulle eventuali modifiche alle normative fiscali, poiché le leggi fiscali possono cambiare e influire sugli obblighi di dichiarazione e tassazione.
- Considerare le Implicazioni Fiscali delle Vendite: Prima di vendere azioni estere, valutare le implicazioni fiscali e pianificare di conseguenza, tenendo conto delle potenziali plusvalenze.
Conclusione
La detenzione di azioni estere da parte di residenti fiscali in Italia comporta obblighi fiscali significativi che devono essere attentamente considerati, quali:
- Compilazione del Quadro RW: necessaria per la dichiarazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero;
- Compilazione del Quadro RT: obbligatoria nel caso in cui, durante l’anno fiscale di riferimento, siano state realizzate plusvalenze;
- Compilazione del Quadro RM: richiesta qualora, nel corso dell’anno fiscale di riferimento, siano stati percepiti dividendi.
La comprensione della tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze, così come degli obblighi di monitoraggio fiscale, è fondamentale per evitare sanzioni e per una corretta gestione degli investimenti. Con un’attenta pianificazione e una corretta consulenza fiscale, gli investitori possono massimizzare i loro rendimenti mantenendo la conformità con le leggi fiscali italiane.

